Roma, 18 febbraio 2015

Si è svolta la scorsa settimana dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - l'udienza sul ricorso presentato dalla UILPA, inteso a sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotto e prorogato il blocco della contrattazione nel pubblico impiego.

Sono comparse in prima udienza la UILPA, col suo Segretario Generale Benedetto Attili, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'Avvocatura dello Stato.

Il giudice, dottor Gandini, ha rinviato la prosecuzione del giudizio all'udienza del prossimo 24 marzo, dando termine alle parti per il deposito di memorie illustrative.

"Malgrado l'eccezione di ammissibilità del ricorso presentata dall'Avvocatura Generale, la Uilpa è estremamente fiduciosa sull'esito dell'iniziativa promossa per restituire ai lavoratori il sacrosanto diritto ad una retribuzione proporzionata e dignitosa, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale", ha dichiarato ieri in una nota il Segretario Generale della UILPA, Attili, aggiungendo: "Abbiamo più volte rappresentato agli esponenti del Governo e delle Istituzioni interessate l'assoluta necessità di procedere ai rinnovi contrattuali dei lavoratori pubblici, gravemente penalizzati dal sesto anno di fermo contrattuale. Ma, di fronte ad un Governo sordo, incurante delle legittime aspettative di 3milioni e 200mila lavoratori, abbiamo dovuto optare per la strada del diritto, della Giustizia. I lavoratori pubblici sono allo stremo, la perdita del potere d'acquisto ha assunto proporzioni ormai insostenibili, con conseguenze gravissime per la vita stessa delle donne e degli uomini che operano nella Pubblica Amministrazione ovvero di quelle persone che quotidianamente assicurano l'erogazione di servizi pubblici essenziali a tutta la collettività. Si tratta di un danno economico permanente che, se non sanato, è destinato a ripercuotersi in modo pesante anche sul futuro trattamento previdenziale".

"Già in passato la Corte Costituzionale", ha proseguito il Segretario Generale della UILPA, "ha avuto modo di esprimersi su disposizioni analoghe, ritenendole ammissibili solo in presenza dei caratteri di eccezionalità e di temporaneità, elementi che nella fattispecie sono venuti meno a seguito delle varie proroghe che, di fatto, hanno consolidato e reso permanente un misura di carattere prettamente emergenziale".